Associazione FOSSA BOVA ODV
Organizzazione di volontariato per la cura, la salvaguardia e la valorizzazione
delle risorgive e del territorio – Cadidavid VR
STATUTO
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
(Denominazione e sede
)
E’ costituito, nel rispetto del D.
Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo
Settore denominato:
ASSOCIAZIONE
FOSSA BOVA ODV (Organizzazione di Volontariato), che assume la forma
giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L’Organizzazione ha sede legale in
Verona – Cadidavid 37135 via Colonnello Fasoli, 6/c c/o Circolo ACLI di Cadidavid.
Il
trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo
di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2
(Statuto)
L’Organizzazione di volontariato è
disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo
3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale
e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’Assemblea può deliberare
l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli
aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3
(Efficacia dello
statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza
gli associati all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di
comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
ART. 4
(Interpretazione dello
statuto)
Lo statuto è interpretato secondo le
regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al
codice civile.
TITOLO II
FINALITA’ E ATTIVITA'
ART. 5
(Finalità e Attività)
L’Organizzazione esercita in via
esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale. Specificatamente:
·
la tutela, il miglioramento e la valorizzazione
dell’ambiente e del territorio;
·
la sensibilizzazione al rispetto e alla
salvaguardia dei beni paesaggistici, storici e culturali.
Le
attività che si propone di svolgere, avvalendosi in modo prevalente
dell’attività di volontariato dei propri associati/e, anche in convenzione con
enti pubblici e privati e in collaborazione con organizzazioni italiane e
internazionali sono:
·
interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia
e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e
razionale delle risorse naturali ((D.Leg.117/2017 Art. 5 comma 1 lett. e)
·
interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai
sensi del Decreto legislativo 22 Gennaio 2004 n° 42, e successive modificazioni
(D.Leg.117/2017 Art. 5 comma 1 lett. f)
A titolo esemplificativo ma non esaustivo le
azioni si concretizzeranno in:
·
Pulizia, recupero e manutenzione dei fontanili,
dei corsi d’acqua e delle aree limitrofe;
·
Realizzazione di percorsi naturalistici;
·
Iniziative formative con scuole e altre entità
culturali e sociali;
·
Attività di manutenzione, pulizia e custodia di
aree verdi, parchi giochi, ambienti naturali, beni monumentali e culturali.
·
Organizzazione di iniziative informative, culturali, artistiche e di sensibilizzazione verso la popolazione e le
scuole.
Per
l’attività di interesse generale prestata, l’Organizzazione può
ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate.
L’Organizzazione
può esercitare, a norma dell’art. 6 del codice del terzo settore, attività
diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a
queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto
ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio
Direttivo.
L’Organizzazione
può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di
verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in
conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D.Lgs. 117/17.
L’Organizzazione
di volontariato opera prevalentemente nel Comune
di Verona e Comuni limitrofi, nonché nel territorio della Regione Veneto.
TITOLO III
GLI ASSOCIATI ADERENTI
ART. 6
(Ammissione)
Sono associati dell’Organizzazione
tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di
solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
L’ammissione all’Organizzazione è
deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell’interessato, ratificata
dall’Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata
all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve entro 60
giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e
comunicarla all’interessato.
L’aspirante
socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che
sull'istanza si pronunci l'Assemblea, in occasione della successiva
convocazione.
L’ammissione a socio è a tempo
indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
ART. 7
(Diritti e doveri
degli associati)
Gli associati dell’Organizzazione
hanno il diritto di:
·
eleggere
gli organi sociali e di essere eletti
negli stessi;
·
essere
informati sulle attività dell’Organizzazione e controllarne l’andamento;
·
votare
in Assemblea dal momento dell’iscrizione nel libro degli associati purché in
regola con il pagamento della quota associativa;
·
prendere
atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio di
esercizio, esaminare i libri sociali e consultare i verbali, secondo le regole
stabilite dal successivo art. 31;
·
denunciare
i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art.29 del D.L.gs. 117/17 e
s.m.i.;
Gli associati dell’Organizzazione
hanno il dovere di:
·
rispettare
il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
·
versare
la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.
La quota sociale è intrasmissibile,
non rivalutabile né rimborsabile.
ART. 8
(Volontario e attività
di Volontariato)
L’associato volontario svolge la
propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza
fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal
beneficiario.
La qualità di associato volontario è
incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo
e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Organizzazione.
All’associato
volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute
e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni
preventivamente stabilite dall’Organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di
tipo forfettario.
ART. 9
(Perdita della
qualifica di associato)
La
qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato
può recedere dall’Organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio
Direttivo.
L’associato che contravviene
gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’Organizzazione.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea
degli aderenti, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni
dell’interessato.
La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente
all’associato, che ha facoltà di appello all'Assemblea entro 30 giorni dalla
notifica. L'Assemblea delibererà in via definitiva nella prima riunione utile.
TITOLO IV
GLI ORGANI
ART. 10
(Gli organi sociali)
Sono organi dell’organizzazione:
·
Assemblea
dei soci
·
Consiglio
Direttivo
·
Presidente
·
Organo
di controllo (Nominato se si verificano le condizioni di legge)
·
Organo
di revisione (Nominato se si verificano le condizioni di legge)
Tutte
le cariche sociali sono gratuite.
ART. 11
(L’Assemblea )
L’Assemblea è composta da tutti gli
associati ed è l’organo sovrano.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Organizzazione o, in sua assenza,
dal Vicepresidente.
Gli
associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati,
conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun
associato.
I voti sono palesi, tranne quelli
riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’Assemblea è redatto
il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso
la sede dell’Organizzazione, in libera visione a tutti gli associati.
ART.12
(Compiti
dell’Assemblea)
L’Assemblea:
·
determina le linee generali programmatiche dell’attività
dell’Organizzazione;
·
approva il bilancio di esercizio e l’eventuale
bilancio sociale;
·
nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
·
nomina e revoca, quando previsto, il soggetto
incaricato della revisione legale dei conti e l’organo di controllo;
·
delibera sulla responsabilità dei componenti degli
organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del codice del Terzo Settore e promuove
azione di responsabilità nei loro confronti;
·
ratifica l'esclusione
degli associati deliberata dal Consiglio Direttivo;
·
delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo
o dello statuto;
·
approva l'eventuale regolamento dei lavori
assembleari;
·
delibera lo scioglimento, la trasformazione, la
fusione o la scissione dell'Organizzazione;
·
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla
legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART. 13
(Convocazione)
L’Assemblea si riunisce almeno una
volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Negli altri casi su
convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta
firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo
ritiene necessario.
La convocazione avviene mediante
comunicazione scritta mediante lettera o email, contenente l’ordine del giorno,
spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo
risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede
dell’Organizzazione.
ART. 14
(Assemblea Ordinaria)
L’Assemblea Ordinaria è regolarmente
costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli
associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione
qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
L’Assemblea
delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione
del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri
non hanno diritto di voto.
ART. 15
(Assemblea Straordinaria)
L’Assemblea
Straordinaria modifica lo statuto dell’Organizzazione con la presenza di almeno
la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
Delibera lo scioglimento e la
liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di
almeno ¾ degli associati.
ART. 16
(Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è l’organo di
governo e di amministrazione dell’Organizzazione e opera in attuazione delle
volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde
direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il
Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di minimo tre massimo nove
componenti eletti dall’Assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e
sono rieleggibili.
Il
Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza
del componenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto di soli tre
membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le
deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dell’Organizzazione è
il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal medesimo al suo
interno.
Il Consiglio Direttivo compie tutti
gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza
esclusiva dell’Assemblea.
In
particolare, tra gli altri compiti:
·
Amministra
l’organizzazione,
·
Attua
le deliberazioni dell’Assemblea
·
Predispone
il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone
all’approvazione dell’Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla
legge,
·
Predispone
tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione
economica dell’esercizio,
·
Stipula
tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
·
Cura
la tenuta del libri sociali di sua competenza,
·
È
responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts,
·
Disciplina
l’ammissione e l’esclusione degli associati,
·
Accoglie
o rigetta le domande degli aspiranti associati.
Il potere di rappresentanza
attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere
non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo
Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 17
(Il Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente
l’Organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il
Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno a maggioranza dei
presenti.
Il Presidente dura in carica quanto
il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie
o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza
del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per
l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Il Presidente convoca e presiede
l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla
base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito
all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il
Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato
nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 18
(Organo di controllo)
L’Organo di controllo, anche
monocratico, è nominato nei casi e modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs
117/2017.
L’Organo di controllo:
·
vigila
sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione;
·
vigila
sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul
suo concreto funzionamento
·
esercita
compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche
e di utilità sociale
·
attesta
che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui
all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio
svolto.
Il componente dell'Organo di
controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di
controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento
delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 19
(Organo di Revisione
legale dei conti)
E’ nominato nei casi previsti
dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto
al relativo registro.
TITOLO V
LE RISORSE ECONOMICHE
ART. 20
(Risorse economiche)
Le risorse economiche dell’Organizzazione
sono costituite da:
·
quote
associative;
·
contributi
pubblici e privati, italiani e internazionali;
·
donazioni
e lasciti testamentari;
·
rendite
patrimoniali;
·
attività
di raccolta fondi;
·
rimborsi
da convenzioni;
·
ogni
altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
·
Entrate
derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una
apposita voce di bilancio, previste fino all’operatività del Registro unico
nazionale del Terzo Settore.
ART. 21
(I beni)
I beni dell’organizzazione sono beni
immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
I
beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati
dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.
I
beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono
collocati nella sede dell’Organizzazione sono elencati nell’inventario, che è
depositato presso la sede dell’Organizzazione e può essere consultato dagli
aderenti.
ART. 22
(Divieto di
distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L’Organizzazione ha il divieto di
distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del
D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di
eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo
svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle
finalità previste.
TITOLO VI
IL BILANCIO
ART. 23
(Bilancio)
Il bilancio di esercizio
dell’Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’
redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del
D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.
Il
bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’Assemblea
ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il
consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore
entro il 30 Giugno di ogni anno.
ART. 24
(Bilancio sociale)
Al verificarsi delle condizioni previste
dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l’Organizzazione redige il bilancio sociale
e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
ART. 25
(Convenzioni)
Le convenzioni tra l’Organizzazione
di Volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del
D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche
le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’Organizzazione,
quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è
custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’Organizzazione.
ART. 26
(Personale retribuito)
L’Organizzazione di Volontariato può
avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs.
117/2017.
TITOLO VII
LE RESPONSABILITA’
ART. 27
(Responsabilità ed
assicurazione degli aderenti)
Gli associati volontari che prestano
attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la
responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 28
(Responsabilità della Organizzazione)
L’Organizzazione di Volontariato
risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza
delle convenzioni e dei contratti stipulati.
ART. 29
(Assicurazione dell’Organizzazione)
L’Organizzazione di Volontariato può
assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra
contrattuale della Organizzazione stessa.
ART. 30
(Devoluzione del
patrimonio in caso di scioglimento)
In caso di estinzione o
scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione
imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto
dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
TITOLO VIII
I LIBRI SOCIALI
ART. 31
(Libri Sociali)
L’Organizzazione
ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) Il libro degli associati, tenuto a
cura del Consiglio Direttivo;
b) Il libro delle adunanze e delle
deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali
redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
c) Il libro delle adunanze e delle
deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo, e degli altri
organi sociali;
d) Il registro dei volontari, tenuto a
cura del Consiglio Direttivo.
Tutti
gli associati in regola con il versamento della quota associativa, hanno
diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’Organizzazione,
entro cinque giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio
Direttivo.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 32
(Disposizioni finali)
Per quanto non previsto dal presente
statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed
ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
ART.33
(Norma transitoria)
Tutti
gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo
settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano
applicazione all’operatività del Runts medesimo.
A
decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D.Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione
autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n.
148/2017, la qualifica di Onlus di diritto cessa di efficacia e trovano
applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/17.
L’acronimo
ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà
spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle
comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro
Unico Nazionale del Terzo Settore.